FAQ
Presso l'ufficio postale
L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un parametro che
permette di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie
che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di
pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione
economica del richiedente. L’ISEE consente quindi alle Pubbliche
Amministrazioni di concedere l’accesso a condizioni agevolate a determinati
servizi o agevolazioni tariffarie sulla base delle effettive condizioni economiche
del richiedente e del suo nucleo familiare.
Esistono sia un ISEE "standard" o "ordinario", per accedere ad una pluralità di
servizi, che una serie di ISEE validi in situazioni specifiche, diversi in ragione
della prestazione che si andrà a chiedere e delle caratteristiche del richiedente e
del suo nucleo.
La Circolare INPS 18/12/2014, n. 171 individua:
● ISEE standard o ordinario: valevole per la generalità delle prestazioni
sociali agevolate
● ISEE università: per accesso alle prestazioni per il diritto allo studio
universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello
studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente
diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti
universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata
capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni
universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei
componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi
e patrimoni.
● ISEE sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad
esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non
autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario,
coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con
disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori,
il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di
calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.
● ISEE sociosanitario-residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune
regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso
residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad
esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e
semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma
restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello
standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del
beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una
componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non
sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste
per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in
caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori
domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le prestazioni
residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del
donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima
domanda di prestazioni e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti
tale domanda se in favore di persone tenute agli alimenti.
● ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non
coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la
condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se
essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le
stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra
loro e non conviventi.
● ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un
periodo di tempo più ravvicinato al momento della domanda della
prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la domanda si sia
verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del
nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività
lavorativa).
L'ISEE ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.
L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata
istituita nel 1990 con la Legge 27/10/1988, n. 470 e il suo regolamento di
esecuzione è il Decreto del Presidente della Repubblica 06/09/1989, n. 323.
Contiene i dati dei cittadini:
● che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un
periodo di tempo superiore ai dodici mesi
● per i quali è stata accertata d'ufficio la residenza all'estero.
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge 27/12/1988, n. 470,
art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dal
Consolato italiano all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come la
possibilità di:
● votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese
di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi
appartenenti all'Unione Europea
● ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché
certificazioni
● rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).
Ciascun Comune ha la propria AIRE e ha il compito di tenerla aggiornata.
Esiste anche un'AIRE nazionaleche
contiene i dati trasmessi dalle anagrafi
comunali e l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali
del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale via
web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura
informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.
L'aggiornamento dell'AIRE
L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:
● il trasferimento della propria residenza o abitazione
● le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia
degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
● il rientro definitivo in Italia
● la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti
il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il
ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto
e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'AIRE
La cancellazione dall'AIRE avviene:
● per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un
Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
● per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
● per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla
nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure
quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in
precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
● per perdita della cittadinanza italiana.
Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero
I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di
esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si
svolgono in Italia.
Per le consultazioni amministrative, l'elezione diretta del presidente e del
consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli
elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a
rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.
Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori
italiani:
● residenti nell'Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale
per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza
● residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ricevono la
cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a
carattere nazionale, é stata istituita apposita circoscrizione estero per l'elezione
di sei senatori e dodici deputati: gli elettori all'estero possono così esprimere il
proprio voto per corrispondenza. L'elettore all'estero riceve infatti dall'ufficio
consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede
elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per
qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono
comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari
competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle
votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il
diritto di voto per corrispondenza. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24
ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il
cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di
impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.
L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato
al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e
comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
(APR) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va
allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione
consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera,
permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali,
copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla
base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:
● i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano
all'estero per un periodo superiore all'anno
● i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita
è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal
competente ufficio consolare di residenza
● le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero,
continuando a risiedervi
● i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.
Non devono invece iscriversi all'AIRE:
● le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore
all'anno
● i lavoratori stagionali
● i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità
locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle
relazioni diplomatiche e consolari
● i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.
L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in
modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono
prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità,
cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del
richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala
di Equivalenza in base:
● al numero dei componenti del nucleo familiare
● alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.